Romangia ... Il Vino
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 ottobre 1995
Riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche "Barbagia",
"Colli del Limbara", "Marmilla", "Nurra", "Ogliastra", "Parteolla",
"Planargia", "Provincia di Nuoro", "Romangia", "Sibiola", "Tharros",
"Trexenta", "Valle del Tirso", "Valli di Porto Pino", "Isola dei
Nuraghi" per i vini prodotti nel territorio della regione Sardegna ed
approvazione dei relativi disciplinari di produzione.
IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per
la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione
geografica;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme
concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei
vini da tavola con indicazione geografica;
Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le
indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel
territorio della regione Sardegna;
Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per
la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi
riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla
vendemmia 1994;
Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere il
riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche "Barbagia",
"Colli del Limbara", "Marmilla", "Nurra", "Ogliastra", "Parteolla",
"Planargia", "Provincia di Nuoro", "Romangia", "Sibiola", "Tharros",
"Trexenta", "Valle del Tirso", "Valli di Porto Pino", "Isola dei
Nuraghi" per i vini ed i mosti prodotti nelle rispettive zone di
produzione della regione Sardegna delimitate nei corrispondenti
disciplinari di produzione annessi al presente decreto;
Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1995;
Visti i pareri espressi dal Comitato predetto sulle citate domande
di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra
indicate riguardanti i vini prodotti nel territorio della regione
Sardegna e le proposte, dallo stesso Comitato formulate, dei
corrispondenti disciplinari di produzione, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 1995;
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